Piazza Garibaldi 1 - Tel. +39 0422 858900
PEC protocollo.comune.pontedipiave.tv@pecveneto.it
Sono poco noti e talvolta ignorati i doveri ed i diritti relativi al ritrovamento di cose.
Qui verranno trattate solo le cose smarrite dal proprietario, con esclusione quindi delle cose abbandonate volontariamente, le quali diventano immediatamente di proprietà del ritrovatore e con esclusione anche delle cose sottratte furtivamente e poi perdute, le quali costituiscono corpo del reato e vanno sequestrate e messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.
La gestione delle cose ritrovate (biciclette, chiavi, portafogli, ecc.) è disciplinata dal codice civile, negli articoli dal 927 al 931 e la competenza è del Comune.
Chiunque rinvenga oggetti in circostanze tali da far presume che siano stati smarriti, è tenuto in primo luogo a riconsegnarli al legittimo proprietario se questo è conosciuto, altrimenti dovrà consegnarli al Comune.
Polizia Locale
Indirizzo:
Via Postumia n. 29 - 31047 Ponte di Piave
Tel: 0422.858950 - Fax: 0422.858959
E-mail: pm@pontedipiave.com
Orari:
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 13,00 alle 14,00 - Sabato dalle ore 12,30 alle ore 13,30
All'atto della consegna dell'oggetto smarrito all'Ufficio della Polizia Locale, al ritrovatore verrà rilasciata una ricevuta.
Successivamente l'Ufficio farà le opportune indagini al fine di rintracciare il proprietario dell'oggetto smarrito e nel caso in cui l'esito sia negativo, darà notizia alla popolazione del ritrovamento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di un avviso che rimarrà affisso per due domeniche consecutive e per 3 giorni ogni volta (art. 928 c.c.).
Trascorso un anno dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso senza che il proprietario si sia presentato per reclamare l'oggetto, la cosa ritrovata verrà restituita al ritorvatore, che da quel momento diventerà egli stesso proprietario.
Nel caso in cui, invece, entro l'anno dalla pubblicazione, si presenti il proprietario, dopo le opportune verifiche, l'oggetto verrà consegnato a questo, il quale però ha il dovere di corrispondere al ritrovatore a titolo di premio, una somma di denaro corrispondente ad un decimo del valore dell'oggetto, se il valore è inferiore a € 5,16 e un ventesimo per la parte eccedente.