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DOMENICA 26 MARZO 2006 "GIORNATA DELL'AMBIENTE"
Blocco totale della circolazione
A causa del permanere del superamento dei limiti di tollerabilità degli agenti inquinanti, situazione che può rappresentare fattore di rischio per la salute delle persone, in particolare per le categorie più deboli come bambini e anziani, viene confermata la giornata blocco totale del traffico disposta dai Tavoli Tecnici Zonali previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera per il giorno 26 marzo 2006.
Il blocco totale è previsto per le dalle ore 8.00 alle ore 20.00 su tutte le strade comunali.
Le deroghe e le sanzioni sono specificate nel testo dell'ordinanza che pubblichiamo di seguito.
Ordinanza nr. 1/06 Prot. n. 4068 Ponte di Piave, lì 22
marzo 2006
Oggetto: Misure di limitazione della circolazione stradale per la prevenzione e la riduzione degli inquinanti atmosferici: blocco totale della circolazione nella giornata di domenica 26 marzo 2006, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
- VISTO il Piano regionale di tutela e risanamento
dell’atmosfera, approvato con Deliberazione del Consiglio
Regionale n. 57 dell’11 Novembre 2004, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto il 21 Dicembre
2004;
- VISTA la Delibera di Giunta Provinciale n. 15829 del 15.02.2005
avente per oggetto “Piano Regionale di Tutela e Risanamento
dell’Atmosfera. Provvedimenti di prima
attuazione”;
- CONSIDERATO che detto provvedimento ha formalmente istituito il
Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Treviso ed ha stabilito
che in tutti i Comuni della Provincia siano attuate le misure
minime decise dai Tavoli Tecnici Zonali;
- PRESO ATTO che nella seduta del 07.02.2006 il Tavolo Tecnico
Zonale previsto dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento
dell’Atmosfera, approvato dal Consiglio Regionale con
deliberazione n. 57 dell’11 novembre 2004 e pubblicato sul
B.U.R.V. n. 130, del 21.12.2004 ha deliberato quale domenica 26
marzo 2006 come “ Giornata dell’Ambiente”, con
previsione del blocco totale del traffico e deroghe previste,
dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e con contestuale organizzazione a
livello locale; di iniziativa d’informazione e
sensibilizzazione in tutto il territorio della provincia di
Treviso.
- RILEVATO il permanere del superamento dei limiti di
tollerabilità degli agenti inquinanti e considerato che la
diffusione di tale problematica può rappresentare fattore
di rischio per la pubblica incolumità delle persone
particolarmente più deboli (bambini, anziani, ecc.);
- VISTO l'art. 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30
aprile 1992, n.285, Nuovo Codice della Strada e successive
modificazioni ed integrazioni, che prevede che il Sindaco
può sospendere la circolazione di tutte o di alcune
categorie di utenti per motivi di incolumità
pubblica;
- VISTO il decreto del Ministero ambiente 21 aprile 1999, n.163,
che individua i criteri ambientali e sanitari in base ai quali i
Sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione di
cui agli artt. 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed
integrazioni;
ORDINA
La sospensione totale della circolazione stradale dei
veicoli a motore termico nella giornata di domenica 26 marzo
2006,
dalle ore 8.00 alle ore 20.00, lungo
tutte le strade comunali.
Durante il blocco, sono comunque valide le seguenti deroghe alla
circolazione e pertanto le seguenti categorie a motore sono
escluse dai provvedimenti di limitazione:
a)veicoli alimentati a GPL o gas metano purché utilizzino
per la circolazione dinamica rigorosamente solo GPL o il gas
metano;
b)veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi ( motore
elettrico o termico );
c)gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici,
scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con
conducente;
d)veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense o
comunità;
e)veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri e al seguito,
muniti di titolo autorizzatorio;
f)autovetture al servizio di portatori di handicap – munite
di contrassegno – e di soggetti affetti da gravi patologie
debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti
competenti, ivi compresi le persone che hanno subito un trapianto
di organi o che sono immunodepresse;
g)veicolo per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o
private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi
programmate (da documentare con le modalità previste al
“titolo autorizzatorio”), nonché per esigenze
di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il
certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso;
h)veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei
medici in servizio e dei veterinari, muniti di apposito
contrassegno distintivo;
i)veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di
reperibilità, nonché i veicoli di associazioni e
imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale
( da documentare con le modalità previste al “
titolo autorizzatorio”);
j)veicoli utilizzati, per assicurare servizi manutentivi di
emergenza ( da documentare con le modalità previste al
“ titolo autorizzatorio”);
k)veicoli di servizio e veicoli nell’ambito dei compiti
d’Istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la
Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e
Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle
Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato;
l)autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e
prodotti deperibili;
m)veicoli di lavoratori in turno, in ciclo continuo o doppio
turno, limitatamente ai percorsi casalavoro per turni con inizio
e/o fine di orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico
di linea, purché muniti di dichiarazione del datore di
lavoro attestante il servizio prestato;
n)veicoli diretti verso manifestazioni sportive e ricreative (da
documentare con modalità previste nel “titolo
autorizzatorio”);
o)veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell’area
interdetta, limitatamente al percorso necessario all’andata
e al ritorno dall’albergo, con obbligo di esposizione di
copia della prenotazione.
Il possesso dei requisiti descritti a punti precedenti può
essere dimostrato con un'autocertificazione che dovrà
contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario,
del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione
del transito e dovrà essere esposta bene in vista ed
esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano
richiesta.
La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante
l’apposizione dei prescritti segnali stradali e gli
altri provvedimenti previsti dal D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285
nonché quanto stabilito dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n.
495, che saranno posti a cura e spese di questa
Amministrazione.
Sarà, altresì portata a conoscenza del pubblico
mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web del
Comune di Ponte di Piave.
A carico dei trasgressori sarà applicata la
sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal vigente
C.d.S. (da € 71.00 a € 286.00).
E’ fatto obbligo a quanti spetta, assicurare il rispetto
delle norme previste dalla presente ordinanza.
Avverso questo provvedimento è ammesso il ricorso al TAR
Veneto entro 60 gg.
Il Responsabile del Servizio di P.L.
Istr.dir.Adolfo Segato