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Bando di gara per la realizzazione, presso la Casa di Riposo di Via Postumia 31 a Ponte di Piave

Termine per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 28.11.2008

 

Scarica i documenti:

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Il presente disciplinare sostituisce il documento pubblicato fino al 21 novembre che presentava una errata numerazione degli articoli rispetto all'indice. Si precisa che il testo del disciplinare è invariato.
Per eventuali informazioni in merito contattare il n. 0422 858910 


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mimetype allegato 3 281 KB     

mimetype Piano Economico Finanziario 118 Kb

mimetype Capitolato prestazionale 496 KB

mimetype Capitolato disciplinante il livello minimo qualità gestione del servizio 267  KB 

mimetype Schema di atto di concessione 151 KB 

"La documentazione di gara è altresì a disposizione dei concorrenti presso l'Ufficio Tecnico Comunale  0422 858910" 

 

NOTA

Ai sensi del punto 22  "Visione e duplicazione elaborati" ultimo comma del Disciplinare di gara si precisa che relativamente al punto 10.2 "Requisiti per l'attività di progettazione" si dovrà fare riferimento a quanto riportato nella tabella riepilogativa - pagina 9 dello stesso, così come esattamente riportato nel modello di istanza di partecipazione da redigersi a cura del progettista associato.

 

CHIARIMENTI ATTI DI GARA A SEGUITO SPECIFICA RICHIESTA DITTA INTERESSATA ALLA PARTECIPAZIONE

Oggetto:  Concessione lavori di ristrutturazione, ampliamento ed adeguamento funzionale e successiva gestione della Casa di Riposo. Risposta a chiarimenti di gara

Spett.le Ditta,

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti relativa agli atti di gara della concessione di costruzione specificata in oggetto, si precisa quanto segue:


Punti 1) e 2)
L'indicazione delle categorie di lavorazioni in cui è articolato l'intervento oggetto della concessione, è contenuta a pagina 6 del disciplinare di gara. Viene infatti chiaramente indicata la categoria OG 1 quale prevalente (in quanto di valore economico maggiore) e la categoria OG11 quale scorporabile (in quanto di importo inferiore). Evidentemente l'indicazione precisa delle categorie e classifiche va fatta in sede di progettazione esecutiva.
Pare anche necessario confermare che la possibilità di costituirsi in ATI è rimedio sempre consentito e rimesso alla autonoma determinazione delle Imprese concorrenti secondo le loro scelte imprenditoriali.
Parimenti è da ritenersi ammissibile la costituzione di un'ATI tra il soggetto costruttore e quello gestore della struttura, ferma ed impregiudicata l'esigenza del rispetto dei requisiti di partecipazione alla gara sotto il profilo generale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo.
Valuterà il concessionario, ai fini delle attività manutentive della struttura, l'opportunità ed il livello di coinvolgimento del costruttore sotto il profilo - anche economico - e quindi della responsabilità diretta, al di là delle formali quanto imprescindibili garanzie, nelle attività gestionali.

Punto 3)
Si conferma che la costituzione della SPV, dopo l'affidamento della concessione, è facoltà del concessionario, pertanto, quanto previsto nel bando di gara è da considerarsi un refuso.
Per ciò che concerne la disciplina delle modalità di cessione delle quote della società di progetto, in assenza (e non contraddizione con l'art.156 del D. Lgs n. 163/2006) di diversa indicazione negli atti di gara, si ritiene debbano essere osservate le disposizioni contenute al riguardo nel Codice Civile secondo la specifica natura giuridica della costituita società (S.r.l. o S.p.a.).

Punto 4)
L'avvalimento è istituto sempre attivabile secondo quanto stabilito dall'art. 49 del D Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sulla base di quanto disposto negli atti di gara.

Punto 5)
Si precisa che il Piano Economico Finanziario di massima è scaricabile dal sito internet www.pontedipiave.com; la relazione di calcolo del fabbisogno energetico dell'edificio e la specifica tecnica sulle caratteristiche energetiche dell'edificio si trovano nel CD consegnato, alla voce: file di stampa elaborati descrittivi.

Punto 6)
Si ribadisce quanto riportato al punto 1) per ciò che attiene alla categoria prevalente ed alla categoria scorporabile.

Punto 7)
E' principio immanente l'ordinamento giuridico (art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) che l'indicazione delle lavorazioni (o delle attività) per le quali il concorrente ritiene di ricorrere al subappalto siano inserite nell'offerta economica. Non si condivide pertanto la doglianza espressa nella richiesta di chiarimenti né sotto il profilo formale né tantomeno sotto il profilo sostanziale.

Punto 8)
La disposizione del disciplinare di gara che prevede una soglia di sbarramento per il punteggio ottenuto negli elementi qualitativi al di sotto della quale evidentemente il Comune non ritiene che l'offerta prospettata sia aderente all'interesse pubblico e quindi non prosegue nell'aggiudicazione della concessione, riguarda il migliore offerente, quindi il soggetto provvisoriamente aggiudicatario della concessione. A maggior ragione tale previsione riguarda il concorrente che segue nella graduatoria in quanto ovviamente dispone di un punteggio inferiore al primo.

Punto 9)
Come noto nelle concessioni una cosa è l'importo dei lavori, altra cosa è l'entità dell'investimento necessario a dare attuazione alla concessione. L'importo di € 60.000,00.= richiesto entro 30 giorni dall'affidamento della concessione è da imputare pertanto nel Piano Economico Finanziario della concessione quale posta di spesa concorrente anch'essa alla determinazione dell'investimento complessivo.

Punto 10)
Nel disciplinare di gara pubblicato sul sito internet di questo Comune effettivamente la numerazione degli articoli risultava errata. Si è proceduto quindi a ripubblicare, a partire dal 21.11.2008, il disciplinare con gli articoli correttamente numerati.
Si evidenzia comunque che nel testo precedentemente pubblicato non mancava l'articolo 5 "Importo dei lavori oggetto della concessione" ma semplicemente lo stesso era stato numerato erroneamente con il numero 6 e così a seguire tutti gli altri articoli che pertanto andavano scalati di un numero a partire dal n. 6.

Punto 11)
La previsione del possesso, da parte della mandataria dei requisiti economico-finanziari in misura minima del 60% non è in contrasto con l'art. 95 del DPR n. 554/1999 posto che la norma prevede tale ripartizione per le ATI orizzontali, costituite quindi da imprese di costruzioni che si associano per soddisfare il requisito dell'attestazione SOA nella categoria prevalente, fattispecie dunque del tutto diversa da quella in esame.

Punto 12)
Il contributo di costruzione potrà essere esattamente quantificato soltanto a livello di progettazione definitiva in relazione alla natura dell'intervento da realizzare (opera pubblica o opera privata di interesse pubblico).

 

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